Oggetto: Decisione di Contrarre per il servizio di brokeraggio assicurativo
Alla Sezione PUBBLICITA’ LEGALE – Sito Web
Alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sito Web
Al fascicolo digitale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli articoli dal 43 al 48 del D.I. 129/2018;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 31.03.2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata che l’istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Paolo II” è stazione appaltante non qualificata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs 36/2023;
DATO ATTO CHE
questa Amministrazione Scolastica (di seguito per brevità Amministrazione), per la necessità di procedere alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei propri rischi, in un’ottica di razionalizzazione assicurativa e conseguimento di economie di gestione, ha stabilito di avvalersi della consulenza ed assistenza di un broker di assicurazioni per reperire sul mercato, alle migliori condizioni possibili, i prodotti assicurativi più rispondenti alle predette esigenze.
La società di brokeraggio deve fornire all’Amministrazione le informazioni tecniche relative all’individuazione dei rischi, alle statistiche dei danni, oltre ad una ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, ai massimali, ai limiti e alle franchigie. Deve inoltre, all’esito di tale preliminare consulenza, assistere l’Amministrazione nella predisposizione dei documenti e degli strumenti tecnici necessari per le consultazioni di mercato che si renderanno necessarie per l’individuazione degli operatori economici.
In Particolare:
- Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e che in ogni caso l’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all’Amministrazione o all’utenza assicurata. La remunerazione del broker è infatti costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto. Tale commissione viene distratta dalle commissioni agenziali che le compagnie assicurative precalcolano a tariffa in favore della propria rete agenziale e non può pertanto generare maggiori costi in capo all’Amministrazione e/o all’Utenza;
- Il servizio di brokeraggio ha effetto dalla data di sottoscrizione e resta valido per la durata di anni 5 (cinque) a far data dalla decorrenza della polizza, e resta valido sino alla scadenza dell’ultima annualità dei contratti intermediati, fatta salva la facoltà di recesso dell’Amministrazione esercitabile ad ogni scadenza intermedia annuale con preavviso di 60 gg.
DECIDE DI
affidare il contratto all’operatore economico Logica Insurance Broker Srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 – 20149 Milano Ruiar B000340640, in quanto rispondente alle esigenze dell’istituto. Inoltre dai controlli effettuati l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuliana Atzeni
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
Decisione_di_Contrarre_per_il_servizio_di_brokeraggio_assicurativo_12402
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