Circolare 31

Circolare 31 Obbligo scolastico – normativa vigente e conseguenze per inadempimento

Obbligo scolastico – normativa vigente e conseguenze per inadempimento

CIRCOLARE N. 31

 

 Ai Genitori degli alunni

 Ai Docenti

Al Personale ATA

 

Oggetto: Obbligo scolastico – normativa vigente e conseguenze per inadempimento

 

Gentili genitori, docenti e personale,

si ricorda che l’ordinamento italiano prevede il diritto-dovere all’istruzione come elemento fondamentale di crescita e formazione dei cittadini.

 

1. Obbligo di istruzione

– L’obbligo riguarda la fascia di età 6–16 anni, per un totale di almeno 10 anni di istruzione.

– Il diritto-dovere è finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale triennale, entro il compimento del 18° anno.

 

2 . Novità normative recenti sull’obbligo scolastico:

 

la Legge 159/2023 (Decreto “Caivano”) e la Legge 85/2023 hanno rafforzato i controlli e le sanzioni:

 

A titolo indicativo e non esaustivo si riporta un passaggio dell’art. 12 della L. 159/2023:

 

“…Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento   dell’obbligo   di   istruzione ( genitori o tutore),    il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”.

 

La Segnalazione al Sindaco è quindi prevista  per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non continuative , in un trimestre (Per assenze ingiustificate si intende non coperte da certificato medico).

Conseguentemente:

il  Sindaco provvede con l’ Ammonimento ai genitori/responsabili e invito alla ripresa della frequenza.

 

Si  ricorda che la suddetta legge prevede delle pesanti conseguenze sul piano  penale e sanzionatorio, di pertinenza  dell’ autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

  • Reclusione fino a 2 anni per chi non iscrive il minore a scuola o non procura l’istruzione;
  • Reclusione fino a 1 anno per chi consente assenze tali da configurare elusione dell’obbligo.

 

3 . Indicazioni operative

– Le famiglie sono tenute a garantire la regolare frequenza scolastica.

– La scuola (dirigente,  docenti e la segreteria didattica)  monitorerà le assenze;  in caso di elusione, il dirigente procederà secondo le  indicazioni ministeriali basate sulla norma testé citata.

 

È pertanto fondamentale la collaborazione tra famiglie, docenti e istituzioni per prevenire fenomeni di abbandono o dispersione scolastica nell’interesse dei minori.

 

 

Il Dirigente Scolastico

 F.to Dott.ssa Giuliana Atzeni

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

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